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Il Contratto di Collaborazione a Progetto


Il contratto di collaborazione a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con il d.lgs. n. 276/2003 (articoli da 61 a 69) al fine di sostituire nel settore privato la collaborazione coordinata e continuativa.

Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente.

Come anche nella co.co.co., caratteristica principale del lavoro a progetto è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere.

Il co.pro., però, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria attività; il committente non deve esercitare su di lui potere direttivo o disciplinare (caratteristica questa del lavoro dipendente). Tuttavia, l’attività del collaboratore è collegata funzionalmente al ciclo produttivo dell’impresa. Il coordinamento con l’organizzazione del lavoro del committente va realizzato in funzione del risultato finale da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

La forma del contratto a progetto
Il contratto a progetto, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta.

La mancanza di un contratto scritto può essere utilizzata come prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto.

Il contratto deve contenere:

  1. la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. la descrizione del progetto, con l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
  3. il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento con l’impresa committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa (che in ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia del collaboratore);
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto:

  1. gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali resta in vigore la disciplina specifica;
  2. le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003;
  3. le collaborazioni coordinate e continuative nelle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
  4. i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;
  5. i pensionati di vecchiaia;
  6. i collaboratori della pubblica amministrazione;
  7. attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound”, per le quali, però, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva;
  8. le prestazioni occasionali, intese come “rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro”.

Le collaborazioni a progetto dopo la riforma del mercato del lavoro
La legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) ha introdotto alcune novità sul lavoro a progetto con la finalità di restringerne il ricorso da parte delle imprese.

La linea d’intervento è duplice: da una parte si interviene direttamente sulla disciplina del lavoro a progetto per rendere più difficili gli abusi, dall’altra viene previsto il graduale innalzamento dell’aliquota contributiva per rendere più costose e meno convenienti le collaborazioni (vedi “Il regime previdenziale”).

Le modifiche introdotte:

Definizione del progetto: il progetto deve essere definito in maniera specifica e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale (l’attività principale) dell’impresa committente. Si tratta di un principio già specificato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2008 e ora ribadito nella circolare n. 29/2012. Il progetto, pur potendo consistere in attività rientranti nell’oggetto sociale dell’impresa deve essere caratterizzato da un autonomia di contenuti e obiettivi.

Si elimina il concetto di “programma di lavoro o fasi di esso”: in precedenza il rapporto di collaborazione poteva riguardare anche solo una fase di un’attività, cui non era direttamente riconducibile un risultato finale. Adesso invece il progetto deve essere riconducibile a un risultato finale e non parziale.

Il contratto individuale dovrà contenere, in forma scritta, oltre alla descrizione del progetto e degli altri elementi essenziali del contratto, il risultato finale che si intende conseguire.

Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi che possono essere individuati dai CCNL. Con la circolare n. 29/2012, iL Ministero ha indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base della giurisprudenza intervenuta, le attività non inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto:

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste ed i parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • magazzinieri;
  • manutentori;
  • muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

quando l'attività del collaboratore a progetto sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti nella stessa impresa committente, fatte salve le prestazioni di alta professionalità che possono essere individuate dai CCNL, il contratto a progetto può essere riconosciuto illegittimo. In questi casi comunque il giudice dovrà valutare se la prestazione svolta dal collaboratore sia da considerare un'attività riconducibile al lavoro subordinato o meno. L'onere della prova contraria è a carico del committente (trova applicazione il principio di presunzione relativa di subordinazione definito all’art. 69, co. 2 del d.lgs. n. 276/03).

Compenso: si introduce un parametro di riferimento per l’individuazione del compenso minimo dei collaboratori a progetto. L’art. 63 del d.lgs. n. 276/03 dispone che il compenso del collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta La contrattazione (interconfederale o nazionale, ovvero su delega anche a livello decentrato) è tenuta a fissare i compensi per ciascun settore di attività, articolandone la definizione con riguardo ai profili professionali tipici del settore e in ogni caso sulla base dei minimi salariali (i minimi tabellari, con esclusione delle altre voci retributive) per le mansioni comparabili svolte dai lavoratori dipendenti. In mancanza di contrattazione specifica il compenso non potrà comunque essere inferiore alle retribuzioni minime previste per figure professionali analoghe dai CCNL.

Recesso anticipato dal contratto: viene eliminata la facoltà di recesso del committente, prima della scadenza del termine del contratto, tramite un semplice “preavviso” (si trattava di una previsione molto penalizzante per il collaboratore). Il committente potrà recedere per giusta causa e nei casi di “oggettiva” incapacità professionale del collaboratore che renda impossibile l'attuazione del progetto. Il collaboratore potrà recedere per giusta causa e tramite il preavviso solo se previsto nel contratto individuale.

Art. 69, comma 1, conversione dei contratti: si fornisce un’interpretazione dell’art. 69 co.1 del d.lgs. 276/03 in tema di conversione dei contratti. che chiarisce, riprendendo la giurisprudenza prevalente intervenuta che in caso il progetto manchi o sia indicato in maniera generica, tra le parti deve ritenersi sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di fatto svolto il rapporto ((cosiddetta “presunzione assoluta”).

ATTENZIONE!
Tutte le nuove disposizioni introdotte si applicano alle collaborazioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge, cioè per i rapporti stipulati dopo il 18 luglio 2012.

Per chi ha avuto attivata la collaborazione dopo l’entrata in vigore della legge è necessario rivolgersi ad una sede di NIdiL o delle categorie della CGIL per verificare innanzitutto se il proprio contratto è legittimo, se prevede mansioni ripetitive o esecutive, se il compenso appare proporzionato a quello dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente.

Articolo del 22/01/2014

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